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Formazione sull’uso sicuro dei diisocianati (Regolamento UE 2020/1149)

 Diisocianati2

Restrizioni all'uso dei diisocianati

Diisocianati3 I “diisocianati, O = C=N-RN = C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata” sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in prodotti quali schiume, sigillanti e rivestimenti, che vengono utilizzati anche nell’ambito edile. L’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione determina asma nei lavoratori e, pertanto, l’Unione Europea ha inteso limitarne l’uso in applicazioni industriali e professionali ai casi in cui è attuata una combinazione di misure tecniche e organizzative ed è stato seguito un corso di formazioneCon la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 sono state quindi introdotte restrizioni all’uso e all’immissione sul mercato dei diisocianati, non consentendone più l’uso in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
  • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali (intesi come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati o sono incaricati della supervisione di tali compiti) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Inoltre, già dal 24 febbraio 2022 i diisocianati non possono essere immessi sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
  • il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti della formazione, e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Diisocianati1

Al riguardo si fa presente che la formazione di che trattasi:

  • deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale;
  • deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni e deve esserne documentato il completamento con esito positivo.

Esedil – CPT Pavia, allo scopo di garantire l’assolvimento del previsto obbligo formativo entro la scadenza del prossimo 24 agosto 2023, invita le imprese a voler segnalare le proprie necessità formative in relazione all’argomento, avvalendosi della scheda di iscrizione

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